Se possiedi già un immobile dato in affitto e stai pensando di acquistare una nuova casa usufruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”, fermati un momento. La Corte di Cassazione ha appena chiarito che questa strada non è percorribile.
Cosa ha stabilito la Cassazione?
Con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026, la Cassazione ha stabilito che il fatto che l’immobile pre-posseduto sia locato a terzi non costituisce una “inidoneità oggettiva” tale da giustificare l’agevolazione prima casa su un nuovo acquisto.
In parole semplici: affittare casa è una tua scelta volontaria. Non è un impedimento oggettivo — come lo sarebbe, ad esempio, un terremoto. E quindi non ti dà diritto a comprare una seconda abitazione con le imposte ridotte.
Cosa puoi fare concretamente?
Le strade percorribili sono sostanzialmente tre:
- vendere l’immobile pre-posseduto prima o contestualmente al nuovo acquisto
- sciogliere il contratto d’affitto e rientrare nell’immobile prima del rogito
- acquistare il nuovo immobile senza agevolazioni, al regime ordinario
Prima di muoverti, approfondisci
Questa sentenza si inserisce in un quadro normativo che si è evoluto di recente, basti pensare che la Legge di Bilancio 2025 ha già modificato alcuni termini chiave sulle agevolazioni prima casa.
👉 Leggi l’analisi completa su Fisco Oggi



