Se possiedi già un immobile dato in affitto e stai pensando di acquistare una nuova casa usufruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa”, fermati un momento. La Corte di Cassazione ha appena chiarito che questa strada non è percorribile.

Cosa ha stabilito la Cassazione?

Con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026, la Cassazione ha stabilito che il fatto che l’immobile pre-posseduto sia locato a terzi non costituisce una “inidoneità oggettiva” tale da giustificare l’agevolazione prima casa su un nuovo acquisto.

In parole semplici: affittare casa è una tua scelta volontaria. Non è un impedimento oggettivo — come lo sarebbe, ad esempio, un terremoto. E quindi non ti dà diritto a comprare una seconda abitazione con le imposte ridotte.

Cosa puoi fare concretamente?

Le strade percorribili sono sostanzialmente tre:

  • vendere l’immobile pre-posseduto prima o contestualmente al nuovo acquisto
  • sciogliere il contratto d’affitto e rientrare nell’immobile prima del rogito
  • acquistare il nuovo immobile senza agevolazioni, al regime ordinario

Prima di muoverti, approfondisci

Questa sentenza si inserisce in un quadro normativo che si è evoluto di recente, basti pensare che la Legge di Bilancio 2025 ha già modificato alcuni termini chiave sulle agevolazioni prima casa.

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