Dal 1° gennaio 2025 cambia la tassazione del contratto preliminare. Il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto un’aliquota unica dello 0,5% per tutte le somme versate in sede di preliminare — sia acconti che caparre confirmatorie — eliminando la distinzione che generava da anni contenziosi e distorsioni fiscali.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato la riforma con lo Studio n. 122-2024/T, curato da Angelo Piscitello, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 13 febbraio 2025. I punti chiave:

Cosa cambia concretamente: prima della riforma, gli acconti erano tassati al 3% e le caparre allo 0,5%, spingendo le parti a qualificare le somme in modo strumentale per ottenere il trattamento più favorevole. Ora si applica un’unica aliquota dello 0,5% per entrambe.

Il tetto massimo: la tassazione del contratto definitivo diventa il limite massimo dell’imposta dovuta sul preliminare. Se si paga di più in sede preliminare, l’eccedenza va imputata al definitivo — senza più bisogno di ricorrere al rimborso.

Le agevolazioni: lo studio affronta anche i casi di prima casa, prezzo-valore, piccola proprietà contadina e zone montane, sostenendo che già in sede preliminare si possa anticipare la determinazione dell’imposta agevolata prevista per il definitivo.

Tutte le informazioni nel nuovo studio del Consiglio Nazionale del Notariato